(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 27
                         dell'8 agosto 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

        Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/2002



   1.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno
2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Norme  per  la  protezione  della  fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»), e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate
dalla   Regione  Toscana  l'attivita'  venatoria  e'  consentita  nel
rispetto  della  normativa  regionale  di  attuazione del decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare 17
ottobre  2007  recante criteri minimi per la definizione di misure di
conservazione  relative  a zone speciali di conservazione e a zone di
protezione  speciali. Nel mese di gennaio l'attivita' venatoria nelle
ZPS  e'  consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei
soli giorni di domenica e giovedi'.».