(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/2002 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' aggiunto il seguente: «3-bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attivita' venatoria e' consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attivita' venatoria nelle ZPS e' consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedi'.».